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L’INFORTUNIO IN ITINERE

L’INFORTUNIO IN ITINERE

Rischio di infortunio in itinere: obblighi e formazione

Rischio di infortunio in itinere: obblighi e formazione
L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere altro non è che l’evento accidentale occorso durante il normale percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro nel caso il soggetto abbia più rapporti;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, nei casi in cui manchi la mensa aziendale.

Vengono definiti infortuni in itinere anche gli infortuni che accadono durante una missione o trasferta lavorativa o durante il percorso lavoro-albergo in caso di pernottamento per motivi di lavoro.

L’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che possono colpire i lavoratori, si estende anche al cosiddetto infortuno in itinere.

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Infortunio in itinere: cosa fare

Al verificarsi dell’infortunio il lavoratore deve informare immediatamente il Datore di lavoro. In caso di mancata comunicazione viene meno il diritto alla copertura assicurativa INAIL per i giorni antecedenti quello in cui il Datore ha avuto notizia dell’evento.

Qualora intervenga la copertura INAIL il dipendente dovrà:

  • sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’istituto nazionale assicurativo;
  • fornire al Datore di lavoro il numero identificativo, la data di rilascio e il periodo di prognosi del certificato;
  • rendersi reperibile alle visite di controllo se previste dal contratto collettivo.

Sebbene la responsabilità civile e penale non ricada sul Datore di lavoro in caso di infortunio in itinere (l’incidente è avvenuto al di fuori dell’azienda), il lavoratore comunque è tutelato.

Esclusioni

Non vi è copertura assicurativa nel caso in cui l’infortunio si verifichi nel corso di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal Datore di lavoro o che accada in un luogo non ricollegabile all’attività lavorativa.

Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Obblighi del Datore di lavoro

Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro in presenza di auto aziendali date ai propri dipendenti, lo stesso deve:

  • garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento (che non può essere assolto dalla semplice patente di guida in quanto si fa riferimento ad un rischio specifico), ovvero dei veri e propri corsi di guida sicura;
  • garantire un parco auto efficiente, con programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • considerare, nel proprio documento di valutazione rischi dell’aggravio del rischio da Stress da lavoro correlato.

In caso di infortunio in itinere il Datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL in via telematica la comunicazione di infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato in caso di assenza di almeno un giorno e deve inviare anche la denuncia d’infortunio per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni entro due giorni da quando il Datore di lavoro ne ha avuto notizia o 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.

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