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DUVRI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

DUVRI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Il committente e gli appaltatori/subappaltatori collaborano alla valutazione e mitigazione dei rischi da interferenza

GESTIONE DEGLI APPALTI E DELLE INTERFERENZE MEDIANTE IL DUVRI

Un datore di lavoro che intenda affidare lavori, servizi o forniture a imprese operanti in regime di appalto o subappalto, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall’interferenza tra lavorazioni.

I rischi da interferenza sono relativi all’interazione tra attività svolte in contemporanea, da più soggetti, nel medesimo luogo di lavoro.

Comprendono:

  • Rischi presenti all’interno dell’azienda del datore di lavoro (committente);
  • Rischi introdotti dalle imprese esterne (appaltanti/subappaltanti).

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Valutazione e gestione delle interferenze negli appalti

Il committente e gli appaltatori/subappaltatori collaborano alla valutazione dei rischi da interferenza e all’individuazione di misure per la loro eliminazione o riduzione.

Il committente elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), il quale:

  • Va allegato al contratto di appalto o d’opera;
  • È un documento dinamico, modificabile in funzione dell’evoluzione delle attività oggetto del contratto;
  • Deve essere a disposizione di tutti i soggetti interessati.

Il DUVRI deve contenere:

  • Informazioni riguardo al committente;
  • Individuazione delle aree ove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto;
  • Descrizione delle singole fasi di lavoro e dei rischi in esse presenti;
  • Norme di sicurezza e procedure di emergenza applicate presso l’azienda del committente;
  • Valutazione vera e propria dei rischi dovuti all’interferenza, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei costi relativi a tali misure;
  • Informazioni riguardo alla ditta appaltatrice/subappaltatrice;
  • Modalità di coordinamento e cooperazione.

DUVRI e gestione delle interferenze

l DUVRI non è obbligatorio quando:

  • Dalla valutazione non emergono rischi da interferenza (cosa che comunque il committente deve dichiarare nel contratto)
  • I lavori o servizi hanno durata massima di cinque uomini-giorno e non espongono gli addetti ad agenti cancerogeni/mutageni, amianto, agenti biologici, rischio di incendio elevato o atmosfere esplosive oppure non si svolgono in ambienti confinati oppure non rientrano nella tipologia di attività elencate nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008;
  • Vengono fornite prestazioni di natura puramente intellettuale (es. consulenze);
  • Si ha mera fornitura di materiali o attrezzature, senza installazione o posa in opera

Quando, sempre in regime di appalto o subappalto, il datore di lavoro non coincide con il committente:

  • Il soggetto che affida il contratto di appalto/subappalto redige un DUVRI contenente la valutazione dei rischi “standard” connessi alla tipologia di prestazione oggetto del contratto;
  • Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto DUVRI con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.

Il DUVRI così integrato, sottoscritto per accettazione dall’esecutore della prestazione, completa gli atti contrattuali.

A prescindere dall’obbligatorietà o meno del DUVRI, il committente deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
  • Fornire a detti soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

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