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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE DELEGATO ALLA SICUREZZA

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE DELEGATO ALLA SICUREZZA

L’art.17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua gli obblighi non delegabili. Il Datore di lavoro può invece delegare al Dirigente tutti gli altri obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro

obblighi del datore di lavoro e del dirigente delegato per la sicurezza sul lavoro

Il Dirigente delegato alla sicurezza è definito come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».

L’atto di delega di funzioni deve avere le specifiche definite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’art. 16.

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Obblighi generali di tutela

Al Dirigente, il Datore di lavoro può (e non deve) delegare molteplici obblighi generali, elencati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008:

  • Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35;
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; .

Dirigente delegato e Rappresentante dei Lavoratori

Al Dirigente, il Datore di lavoro può (e non deve) delegare gli obblighi inerenti i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), elencati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008:

  • Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
  • Consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50;
  • Comunicare in via telematica all’Inail, nonché per suo tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei RLS.

Dirigente delegato e Medico competente

Al Dirigente delegato, il Datore di lavoro può (e non deve) delegare gli obblighi inerenti i rapporti con il Medico competente, elencati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008:

  • Nominare il medico competente, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa;
  • Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • Comunicare in via telematica all’Inail nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a 3 giorni;
  • Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Dirigente delegato e gestione degli appalti

Al Dirigente, il Datore di lavoro può (e non deve) delegare gli obblighi nella gestione degli appalti, elencati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008:

  • Elaborare, se del caso, il documento di cui all’art. 26, comma 3 (DUVRI), anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
  • Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

Dirigente delegato e gestione delle emergenze

Al Dirigente, il Datore di lavoro può (e non deve) delegare gli obblighi nella gestione delle emergenze, elencati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008:

  • Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

Responsabilità nella formazione delle risorse

Una volta definito inequivocabilmente il Dirigente delegato alla sicurezza attraverso l’atto di delega, nasce l’obbligo formativo definito a partire dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Al Dirigente, il Datore di lavoro può (e non deve) delegare gli obblighi in merito alla formazione, elencati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008:

  • Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;

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