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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SICUREZZA SUL LAVORO

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA SICUREZZA SUL LAVORO

La valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute presenti in un’impresa rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda il sistema prevenzionale aziendale.

La valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute presenti in un’impresa rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda il sistema prevenzionale aziendale.

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il RSPP e il medico competente se nominato, previa consultazione del RLS.

Oggetto di valutazione sono tutti i rischi, che comprendono anche:

  • Stress lavoro-correlato;
  • Presenza di lavoratori esposti a rischi particolari presenza di lavoratrici in gravidanza;
  • Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

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ASPETTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ha le finalità di:

  • Identificare i rischi ai quali sono esposti – o potenzialmente esposti – i lavoratori durante la loro attività;
  • Stimare l’entità di ciascun rischio identificato (es. basso, medio, elevato);
  • Stabilire e mettere in atto le misure per eliminare – o almeno ridurre il più possibile – tali rischi.

Al termine della valutazione, va redatto il Documento di valutazione dei rischi (DVR), il quale deve:

  • Avere data certa;
  • Essere sottoscritto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dal RSPP, dal RSL/RLST e dal medico competente ove nominati;
  • Essere custodito presso l’azienda/unità produttiva cui si riferisce la valutazione, anche su supporto informatico.

Il DVR deve contenere:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato, specificando i criteri adottati per la valutazione;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione dei rischi, compresi i Dispositivi di protezione individuale;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (chi fa cosa – come):
  5. i nominativi del RSPP, del RLS e del medico competente se nominato
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione dei rischi non è un qualcosa di fisso nel tempo, bensì va immediatamente revisionata in occasione di:

  • Modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • Accadimento di infortuni significativi.

Risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di revisione

A seguito della revisione della valutazione dei rischi, occorre aggiornare:

  • Le misure di prevenzione e protezione;
  • Il DVR (entro 30 giorni).

La valutazione dei rischi secondo le modalità previste dal d.lgs. 81/2008 è indubbiamente complicata, soprattutto per piccole e medie imprese. A tale proposito, il legislatore ha previsto la possibilità di semplificare la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR, tramite l’applicazione di procedure semplificate (o “standardizzate”).

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 ha recepito le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la SSL. Tali procedure si applicano a imprese con meno di 10 lavoratori, ma possono essere utilizzate anche da imprese con meno di 50.

In determinate aziende, però, a prescindere dal numero dei lavoratori, occorre seguire rigorosamente le disposizioni normative per la valutazione dei rischi.

Trattasi di:

  • Aziende industriali rientranti nelle tipologie individuate dall’art. 2 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28, 33 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i. aziende dove si impiegano agenti cancerogeni, mutageni, biologici e/o possono crearsi atmosfere esplosive;
  • Aziende in cui vi è rischio di esposizione ad amianto.

Oltre alle suddette procedure, esistono strumenti informatizzati di supporto per la valutazione dei rischi e molteplici metodologie riconosciute come le più adeguate a definire risultati rappresentativi ed efficaci.

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