In termini di sicurezza sul lavoro i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono strumenti utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da:
- Misure tecniche di prevenzione;
- Dispositivi di protezione collettiva (DPC);
- Misure e metodi di organizzazione del lavoro.
Si evince infatti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, art. 74 comma 1 che i DPI vengono definiti come: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Tutti i DPI oltre ad essere conformi al Regolamento 425/2016 devono presentare un manuale circa il loro utilizzo, manutenzione, pulizia e data di scadenza. La loro ergonomia e solidità sono altre caratteristiche fondamentali per tutelare i lavoratori.
Categorie dei DPI
Si dividono in tre grandi categorie:
- Prima categoria;
- Seconda categoria;
- Terza categoria.
Fanno parte della prima categoria tutti i DPI che proteggono dai rischi fisici di lieve entità e sono di semplice progettazione, come guanti, occhiali e visiere.
Fanno parte della seconda categoria tutti i DPI che invece non rientrano nella prima e nella terza categoria, come le scarpe antinfortunistiche.
Fano parte della terza categoria tutti i DPI che proteggono dai danni gravi e/o permanenti e dalla morte, di progettazione complessa e noti anche come salvavita, come ad esempio caschi, apparecchi respiratori filtranti, e che proteggono dalle cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C.
Caratteristiche fondamentali DPI
Tutti quanti i DPI devono avere in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE e se ciò non fosse possibile per la natura del DPI, la marcatura deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti.
Per questa ultima categoria e per i DPI per l’udito è obbligatorio un adeguato addestramento.
I dispositivi di protezione individuale riguardano:
- Udito;
- Mani e braccia;
- Occhi e viso;
- Piedi e gambe;
- Vie respiratorie;
- Testa;
- Tronco e addome;
- Pelle;
- Cadute dall’alto.
Ricordiamo infine che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, pena la sanzione alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o della ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’addestramento per il loro uso corretto è previsto per i DPI di terza categoria e per i DPI per la protezione per l’udito.
Per avere maggiori informazioni sui dispositivi di protezione individuale è possibile contattare la SF Business Advisor compilando il form dedicato, chiamando il numero 085.9116786 o inviando una e-mail a info@sfbusinessadvisor.it