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IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro deve nominare un RSPP in azienda, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal settore operativo.

Il Datore di Lavoro deve nominare un RSPP in azienda, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal settore operativo.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è definito come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

Si definisce, a sua volta, il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) «l’insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».

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RSPP INTERNO O ESTERNO

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere un dipendente interno di un’azienda o di un’unità produttiva o una persona esterna. In assenza del personale interno in possesso di attitudini, capacità e requisiti adeguati, è obbligatorio ricorrere a un RSPP esterno.

I requisiti e le capacità professionali del RSPP e degli eventuali addetti al SPP (ASPP) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativa. Secondo l’art. 32 del d.lgs. 81/2008, il RSPP e gli ASPP devono:

  • possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica finale, di corsi di formazione specifici in materia di prevenzione e protezione dai rischi. Per quanto riguarda il RSPP, i suddetti corsi devono comprendere anche: rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali;
  • dimostrare, se non in possesso del titolo di studio di cui al punto precedente, di aver svolto la funzione di RSPP o ASPP da almeno sei mesi, previo svolgimento dei corsi di formazione appositi frequentare, oltre ai corsi di formazione base, anche corsi di aggiornamento

Ai sensi dell’art. 33, il SPP provvede:

  1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  2. a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
  6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36;

Il RSPP, così come gli altri componenti del SPP, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

II datore di lavoro stesso (art. 34) può esercitare il ruolo di RSPP, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, nei casi previsti dall’Allegato II.

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