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IL SETTORE PIROTECNICO: DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

IL SETTORE PIROTECNICO: DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Indicazioni su rischi, sicurezza e norme nel comparto pirotecnico 

Indicazioni su rischi, sicurezza e norme nel comparto pirotecnico
IL SETTORE PIROTECNICO: DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il settore pirotecnico, sebbene costituisca un comparto circoscritto, in termini di numero di aziende e addetti, va sicuramente annoverato tra quelli più rischiosi nel quale si sono verificati infortuni mortali, anche plurimi.

Tali incidenti hanno reso evidenti notevoli criticità nella gestione della sicurezza, imputabili a una molteplicità di fattori, quali ad esempio:

  • scarsa coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano il settore;
  • parziale o totale inadeguatezza degli ambienti di lavoro;
  • ricorrente carenza nella formazione e nell’addestramento delle maestranze utilizzate;
  • complessità nella classificazione e gestione di sostanze e miscele manipolate o prodotte;
  • insufficiente selezione e verifica della qualifica dei fornitori di sostanze e miscele.

A rendere il quadro più complesso è la peculiarità del settore produttivo, costituito per lo più da piccole imprese artigiane che non sempre hanno una struttura organizzativa adeguata a gestire la complessa e articolata normativa in materia, che include sia gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro che quelli di pubblica sicurezza e di sicurezza antincendi.

La prima e principale norma con cui confrontarsi per fabbricare, immagazzinare, commercializzare e trasportare prodotti pirotecnici è il TULPS con il relativo Regolamento, il quale stabilisce in primis che, per fabbricare, detenere, vendere o trasportare esplosivi e articoli pirotecnici, bisogna ottenere una licenza dal Ministero dell’interno o quanto meno del Prefetto.

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La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l’attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza. Pertanto, la valutazione dei rischi assume un’importanza fondamentale tra le misure generali di tutela costituendo il presupposto dell’intero sistema di prevenzione.

La disposizione primaria sulla valutazione dei rischi deriva dal combinato disposto degli articoli 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, che stabiliscono l’obbligo per un datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.” (art. 28 d.lgs. 81/2008 e s.m.i).

Su questa base si appoggiano le indicazioni più specifiche contenute nei vari titoli del suddetto decreto e le prescrizioni derivanti dalle altre disposizioni applicabili al comparto, di prevenzione incendi e di salvaguardia contro i rischi di incidente rilevante.

Il datore di lavoro dovrà quindi fare riferimento alle particolari prescrizioni su metodi, contenuti e aspetti specifici da considerare nella valutazione dei rischi previste dagli specifici Titoli del suddetto decreto.

Le normative principali nel settore pirotecnico

Riguardo al comparto produttivo della pirotecnia è il caso di soffermarsi su alcune questioni prevalenti.

L’utilizzo di materie prime esplosive o comunque combustibili induce a porre attenzione più approfonditamente su:

  • Art. 223 del d.lgs. 81/08 – Valutazione dei rischi del Titolo IX – Sostanze pericolose – Capo I – Protezione da agenti chimici;
  • Art. 290 del d.lgs. 81/08 – Valutazione dei rischi di esplosione del Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive – Capo I – Disposizioni generali;
  • Art. 2 del d.m. 10/03/1998 – Valutazione dei rischi di incendio – Criteri Generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; collegato all’articolo 2 c’è l’allegato I del decreto che detta i criteri per la valutazione del rischio incendi (Allegato I d.m. 10/03/1998 – Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio);
  • Art. 4 del d.lgs. 105/2015 – Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa – Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ed il collegato Allegato A – Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all’art. 4.

La formazione del personale

Informazione e formazione sono disciplinati dagli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e fanno parte degli obblighi del datore di lavoro.

Si deve far presente che riferimenti alla formazione del personale si trovano anche nell’articolo Articolo 294-bis – Informazione e formazione dei lavoratori – del Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive – Capo II – Obblighi del datore di lavoro e indirettamente nell’ Art. 48 del TULPS, dove è scritto che “Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica” prefigurando quindi un’adeguata preparazione professionale.

Dal punto di vista dell’antincendio, il personale chiamato a gestire le emergenze deve aver ricevuto la formazione prevista dal d.m. 10/03/1998 seguendo gli appositi corsi della durata e con il programma per rischio incendio elevato indicato nell’Allegato IX del decreto in questione.

Criticità del ciclo produttivo nel settore pirotecnico

Alcuni aspetti dei processi lavorativi (in particolare la miscelazione e la colorazione dei materiali esplodenti) nel settore pirotecnico presentano criticità rilevanti di cui è necessario tener conto ai fini della gestione dei rischi professionali, sia per la salute che per la sicurezza degli operatori.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di tali criticità:

  • assenza di un controllo qualità in ingresso sulle materie prime e sui semilavorati;
  • utilizzo di macchine e attrezzature spesso inadeguate o non certificate (utilizzo di attrezzi in metallo non antiscintilla);
  • assenza di un locale asciugatura, fondamentale per garantire sia la qualità del prodotto sia l’utilizzo in sicurezza dello stesso.
  • mancata presenza di un deposito di semilavorati, ossia di un locale ove depositare prodotti finiti senza polvere di lancio, oltre che degli elementi di base costituenti il prodotto finito
  • quantitativi di materiale esplodente spesso eccedente i limiti consentiti dalla legge;
  • fattore umano (fretta, turni di lavoro eccessivi, errori dovuti alla mancanza o all’inosservanza di procedure);
  • coperture dei locali contenenti esplosivi non realizzate in modo da garantire la protezione dalle infiltrazioni d’acqua e un buon isolamento termico.

Infine, è necessario sottolineare il verificarsi di casi mortali plurimi (eventi che vedono coinvolti più di un lavoratore nel medesimo incidente); in particolare, sono stati denunciati 4 infortuni mortali nel 2013 a Città Sant’Angelo (Pescara), 3 nel 2014 a Tagliacozzo (Aquila), e nel 2015, 10 a Modugno alle porte di Bari e 4 a Giugliano in Campania (Napoli).

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