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LE CADUTE DALL’ALTO DEI LAVORATORI

LE CADUTE DALL’ALTO DEI LAVORATORI

Misure preventive e tipologie di cadute dall’alto

Misure preventive e tipologie di cadute dall'alto
Le cadute dall’alto dei lavoratori

Le cadute dall’alto dei lavoratori rappresentano circa un terzo degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro, inoltre, a seguito di un’analisi dei fattori di rischio, risultano sei principali sottocategorie di cadute dall’alto:

  • per sfondamento di copertura;
  • da scala portatile;
  • da ponteggi, impalcature fisse;
  • all’interno di varco;
  • da parte fissa di edificio;
  • da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

In particolare, per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

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Le misure preventive

In riferimento alle misure preventive, è necessario scegliere attrezzature di lavoro atte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure per eliminare o ridurre il rischio di cadute dall’alto, inoltre, tra le principali azioni da adottare è opportuno a tal proposito:

  • dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • individuare le dimensioni delle attrezzature di lavoro adeguate alla natura dei lavori da eseguire;
  • scegliere un idoneo sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota.

Le cadute per sfondamento di copertura

Per prevenire il rischio di cadute per sfondamento è indispensabile dotare l’area di lavoro di opportuni piani di camminamento e, allo stesso tempo, disporre di reti di sicurezza al di sotto della copertura.

Quando però non è possibile adottare tali misure collettive, è necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali anticaduta, che possono essere costituiti da:

  • imbracatura del corpo;
  • connettore;
  • cordino;
  • assorbitore di energia;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili o rigide;
  • dispositivo di ancoraggio.

Le cadute da scale portatili

Per quanto concerne le scale portatili, esse devono presentare dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Quando l’uso delle scale comporta un pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da un’altra persona.

Inoltre, è obbligatorio indossare sempre delle calzature ad uso professionale.

Le cadute da ponteggi ed impalcature fisse

Per impedire la caduta da ponteggi ed impalcature fisse si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione.

Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere inoltre un’adeguata formazione, e in riferimento alla scelta dei dispositivi di protezione individuali, devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Le cadute all’interno di varco

Riguardo le cadute all’interno di varchi presenti in prossimità di vani scale, vani ascensore e lucernai in manutenzione e più in generale tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, devono essere previsti idonei sistemi di protezione e segnalazione, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità.

Le cadute da parte fissa di edificio

Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche, quali:

  • adeguati sistemi di accesso dall’esterno in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
  • opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno, oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
  • dispositivi di protezione individuali anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali.

Le cadute da mezzi di sollevamento o per lavori in quota

Allo scopo di ridurre la caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota, infine, è utile richiamare il fatto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 81/2008, è necessario mantenere in efficienza i DPI, nonché, ancora una volta, assicurare ai lavoratori una formazione adeguata ed uno specifico addestramento all’uso corretto dei dispositivi.

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