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CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?

CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Con il termine RLS si intende il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una figura che è stata indicata nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.L.gs. 81/08, all’art. 2, c. 1.

Il testo definisce il RLS come una “persona che viene scelta tra i lavoratori per rappresentarli in tutti quegli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul posto di lavoro”.

All’interno di tutte le aziende al cui interno è presente il RLS, il Datore di Lavoro deve assicurarsi che egli riceva una formazione adeguata per gestire i compiti a lui assegnati e i rapporti con i lavoratori inerenti le sole questioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Come eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza?

Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) viene eletto dai lavoratori e sono previste diverse modalità per la sua designazione:

  • Nelle aziende in cui non sono presenti rappresentanze sindacali e/o  fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mediante un vero e proprio processo elettivo (candidature, votazioni, conteggio dei voti, verbalizzazione, ecc.);
  • Nelle aziende con oltre i 15 lavoratori, e ove sono presenti rappresentanze sindacali,  il RLS è designato all’interno delle rappresentanze sindacali;
  • Nel caso in cui i lavoratori tardassero ad esercitare il loro diritto di rappresentanza eleggendo il loro RLS, il Datore di lavoro dovrà individuare esternamente il loro rappresentante, detto in questo caso Rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST).

In ogni caso il numero dei RLS è (Art. 47, comma 7, D.L.gs.81/08):

  • 1 per le aziende sino a 200 lavoratori;
  • 3 per le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 per le aziende oltre 1.000 lavoratori.

Cosa fa il RLS in azienda?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha i seguenti compiti e diritti:

  • Ha accesso a tutti gli ambienti di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • Deve essere consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi in azienda;
  • Deve essere consultato sulla nomina del responsabile (e degli addetti) del servizio di prevenzione e protezione ed anche sulle attività prevenzione incendio, primo soccorso e per la nomina del Medico Competente;
  • Deve essere consultato riguardo l’organizzazione della formazione, l’aggiornamento e l’addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
  • Visiona le informazioni e documentazioni aziendali inerenti la valutazione dei rischi (DVR) nonché verifica le misure di prevenzione e protezione adottate per gestire tali rischi;
  • Riceve informazioni sugli interventi effettuati dai servizi di vigilanza e formula osservazioni in merito;
  • Favorisce l’indicazione e l’attuazione di norme preventive adeguate a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • Partecipa alla riunione periodica;
  • Riferisce al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e al Medico Competente in merito ai rischi riscontranti nell’ambito della sua attività;
  • Propone interventi riguardo le attività di prevenzione e protezione;
  • In caso di controversie, può rivolgersi alle autorità competenti in merito a negligenze ed inefficienze sul tema della prevenzione adottate dal responsabile aziendale.

Sanzioni a carico del RLS

La normativa vigente non prevede l’applicazione di sanzioni a carico del RLS per le sue funzioni di rappresentanza.

Ciò non esclude eventuali responsabilità in materia di salute e sicurezza, poiché essendo generalmente un lavoratore, mantiene gli stessi obblighi previsti.

Ricordiamo che è sempre un Magistrato a definire le responsabilità delle figure coinvolte in una violazione di legge, a valle di un regolare processo generalmente in ambito penale.

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