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VALUTAZIONE DEI RISCHI E STABILIMENTI BALNEARI

VALUTAZIONE DEI RISCHI E STABILIMENTI BALNEARI

GLI STABILIMENTI BALNEARI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Lo stabilimento balneare deve essere considerato un sito produttivo a tutti gli effetti, pertanto soggetto a specifici obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Stabilimenti balneari e valutazione dei rischi
Stabilimenti balneari e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lvoro

Lo stabilimento balneare è a tutti gli effetti un sito produttivo e pertanto sottoposto a stringenti normative amministrative, ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, essendo anche una struttura erogatrice di servizi per un’utenza molto eterogenea (adulti, minori, bambini e anziani), deve assicurare ai propri clienti un ambiente non solo comfortevole, ma scevro da pericoli.

La valutazione dei rischi deve essere pertanto strutturata e attuata in modo tale da:

  • rispettare la normativa vigente applicabile alla struttura;
  • identificare i pericoli che sussistono sia sul luogo di lavoro sia nelle aree di svago e ricreative aperte al pubblico;
  • determinare quali provvedimenti e misure preventive e protettive debbano essere adottate;
  • tutelare la sicurezza e preservare la salute sia dei lavoratori sia dei clienti;
  • individuare quali e quante attrezzature risultano essere necessarie per svolgere tutte le attività (anche ludiche), quali prodotti e quali sostanze adoperare o risultano essere necessarie;
  • individuare un’organizzazione strutturata, con specifici compiti e responsabilità;
  • controllare se i provvedimenti in atto risultano essere adeguati;
  • adottare, in caso, misure correttive per raggiungere gli obiettivi prefissati.

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Come effettuare la valutazione dei rischi nello stabilimento balneare

La valutazione dei rischi in uno stabilimento balneare va fatta considerando almeno tutte le seguenti voci, ove presenti:

  • stabilità e solidità delle strutture;
  • cabine, servizi igienici, docce ecc.;
  • aree destinate alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti;
  • locali tecnici e magazzini;
  • locali, zone e aree per il pronto soccorso;
  • paviemnti, pareti, soffitti, tetti, pensiline e strutture di copertura;
  • finestre e lucernai;
  • porte, cancelli, recinzioni fisse o mobili;
  • ombrelloni e tende;
  • sdraio, lettini, tavolini e cestini;
  • attrezzature elettriche ed idrauliche a servizio delle attività;
  • attrezzature di riposo e di ricreazione a disposizione degli utenti;
  • impianti elettrici, di illuminazione, di rilevazione incendi, audio, di videoserveglianza, antintrusione, ecc.
  • apparecchiature e impianti di riscaldamento, condizionamento e/o ventilazione;
  • vie d’esodo ed evacuazione in caso di emergenza o soccorso in mare;
  • postazioni di lavoro ed aree di lavoro;
  • vie di circolazione pedonali, veicolari, parcheggi e aree di sosta;
  • arenile ed aree attrezzate allo svago;
  • alberature, aree verdi, aiuole e zone attrezzate per giochi…

A partire da quanto sopra indicato, come se non bastasse, deve essere effettuata una analisi approfondita, dettagliata, documentata della valutazione di tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori e gli utenti in condizioni normali, anomale ed emergenziali.

Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti balneari

Trascurando gli obblighi che scaturiscono dall’applicazione di particolari soluzioni contrattualistiche in materia di lavoro stagionale, gli obblighi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli stabilimenti balneari sono tutti quelli ai quali rispondono organizzazioni pubbliche o private.

Il Datore di lavoro quindi deve provvedere innanzitutto a:

A partire dalla valutazione dei rischi generalmente emerge la necessità di nominare il Medico Competente ed attivare, per alcune mansioni, un protocollo sanitario e la sorveglianza sanitaria.

Infine, non può non essere considerata la rilevanza della qualifica dei fornitori (es. servizio di salvataggio, servizi sull’arenile, pulizie e manutenzioni) e la gestione delle interferenze mediante un eventuale DUVRI.

Quando aggiornare la valutazione dei rischi per lo stabilimento balneare?

La valutazione dei rischi dello stabilimento balneare va elaborata per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche degli utenti che accedono alla struttura stessa e alle aree di cui il balneatore ha disponibilità giuridica.

La valutazione dei rischi deve essere considerata un processo iterativo, quindi aggiornata e verificata ogni qualvolta si verifichino variazioni ai processi produttivi, ai servizi o anche all’organizzazione del lavoro.

La nostra esperienza ci permette di suggerire ai balneatori di fissare almeno due momenti di verifica della completezza della valutazione dei rischi dello stabilimento balneare: una prima dell’avvio della stagione estiva per verificare che tutte le attività previste siano state verificate e la seconda prima della chiusura per il riposo invernale, in modo tale da verificare che le attività di smantellamento delle strutture provvisorie seguano un iter pienamente conforme e in linea con gli obiettivi prefissati.

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