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GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

GLI OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Indicazioni operative e linee guida per CSP e CSE 

Gli obblighi del coordinatore della sicurezza
Gli obblighi del coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza è la figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori, perché svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli: 

  • Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), svolge i propri compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori
  • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), svolge i propri compiti in fase di realizzazione dell’opera dei lavori

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi. 

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Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Il CSP opera all’interno dei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e svolge il proprio ruolo dal momento dell’affidamento dell’incarico, fino alla fase di richiesta delle offerte. 

Durante questo arco temporale il CSP deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ossia il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. confrontandosi con il progettista sulle scelte progettuali ed architettoniche da inserire per la realizzazione dell’opera. 

Piano di sicurezza e coordinamento 

Il Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dal CSP deve contenere i seguenti elementi: 

  • identificazione e descrizione dell’opera
  • individuazione dei soggetti con i connessi compiti di sicurezza
  • relazione circa l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze; 
  • scelte progettuali ed organizzative, procedure operative, misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale
  • misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi
  • regole organizzative della cooperazione e del coordinamento
  • attività che corrispondono al servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e i numeri di emergenza
  • durata prevista di tutte le lavorazioni; 
  • previsione dei costi della sicurezza. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Il Coordinatore per l’esecuzione viene nominato quando sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie. È un ruolo operativo che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere e che segue punto per punto il corretto andamento dei lavori. 

I compiti principali del CSE sono: 

  • verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza
  • adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
  • organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
  • sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Infine, deve segnalare le mancanze e le inadempienze al committente o al responsabile dei lavori, e nel caso di irregolarità totali rivolgersi alle ASL territoriali e alla Direzione provinciale del lavoro. 

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