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IL RISCHIO DA CALORE

IL RISCHIO DA CALORE

La prevenzione e la valutazione del rischio da calore negli ambiti di lavoro 

Il rischio da calore

Il cambiamento climatico in atto espone sempre di più la popolazione mondiale a situazioni di rischio da calore estremo per la salute.  

In particolare, i soggetti maggiormente esposti agli effetti del caldo e in generale a tutti i fenomeni atmosferici sono i lavoratori che svolgono la maggior parte delle loro attività all’aperto, come nel caso del settore agricolo e delle costruzioni. 

Gli effetti sull’organismo che si possono verificare all’aumentare del surriscaldamento corporeo sono numerosi, ad esempio: lesioni cutanee, edema da calore, collasso cardiocircolatorio, colpo di calore, alterazioni cerebrali e decesso

Le imprese interessate da questo rischio devono quindi effettuare una specifica valutazione del rischio; questo vale soprattutto nel comparto edile, dove il rischio è molto alto sia per l’entità dell’esposizione, sia per il carico del lavoro, come anche nel comparto agricolo, dove gli operatori sono esposti in modo rilevante al rischio di colpo di calore

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Ondata di calore 

Il rischio è più considerevole nel caso di ondate di calore, perché l’acclimatamento richiede un certo periodo di tempo, variabile dagli 8 ai 12 giorni.  

I principali segnali di allarme sono: sete intensa, crampi muscolari, nausea, vomito, vertigini, perdita di stato di coscienza e collasso.  

Tra le basilari misure di protezione da mettere in atto è fondamentale: 

  • indossare abiti leggeri e traspiranti, di cotone e colore chiaro; 
  • utilizzare un leggero copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura; 
  • idratarsi con acqua fresca regolarmente; 
  • evitare bevande alcoliche e pasti abbondanti; 
  • variare l’orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde; 
  • in caso di malessere segnalare i sintomi al proprio superiore o a un collega.  

A questo proposito, il documento Inail dal titolo “La valutazione del microclima” indica che il riferimento legislativo fondamentale per la valutazione degli ambienti termici vincolati – caldi e freddi – è il capo I del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008: negli articoli 180 – 185 viene chiarito che il microclima è a tutti gli effetti un agente di rischio fisico e che di conseguenza va eseguita una valutazione del rischio secondo quanto specificato nello stesso decreto all’art. 28. 

La sorveglianza sanitaria e il rischio da calore

La sorveglianza sanitaria è fondamentale perché il medico competente deve valutare lo stato di salute dei lavoratori, fornendo così indicazioni necessarie per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore.  

Inoltre, la presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre notevolmente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore. 

Infine, il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause. 

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