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IL MEDICO COMPETENTE: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

IL MEDICO COMPETENTE: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e realizza la sorveglianza sanitaria, definendo uno specifico protocollo sanitario.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e realizza la sorveglianza sanitaria, definendo uno specifico protocollo sanitario.
IL MEDICO COMPETENTE: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il medico competente è definito come «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».

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Il medico competente può essere un dipendente di una struttura pubblica o privata o del datore di lavoro, oppure un libero professionista.

Per svolgere la funzione di medico competente è necessario possedere uno dei titoli o requisiti stabiliti dall’art. 38 del d.lgs. 81/2008, cioè:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno 4 anni. I medici in possesso dei titoli o requisiti idonei sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

In base all’art. 25, il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi anche ai fini, ove necessario, della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi di responsabilità sociale;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce informazioni necessarie, relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella va conservata, sempre nel rispetto del d.lgs. 196/2003, dal datore di lavoro per almeno 10 anni, salvo il termine diverso previsto da disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività che comporta esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati, al fine dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro, ai fini della sua annotazione nel DVR;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art. 38 al Ministero della salute.

Il medico competente è anche tenuto a rapportarsi con il Servizio sanitario nazionale (SSN); secondo l’art. 40, egli deve trasmettere, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento,  esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio (ASL) le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando il modello predisposto nell’Allegato 3B.

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