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RIDERS: IN ARRIVO LA COPERTURA INAIL

RIDERS: IN ARRIVO LA COPERTURA INAIL

Dal 1° febbraio entrerà in vigore l’assicurazione obbligatoria per i riders

Dal 1° febbraio entra in vigore l'assicurazione obbligatoria per i riders
Riders: in arrivo la copertura Inail

L’Inail ha pubblicato attraverso una nota informativa tutte le istruzioni operative necessarie per l’applicazione dell’obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni a domicilio (riders) per conto di imprese che utilizzano piattaforme digitali di organizzazione del lavoro.

Inoltre, per le imprese di “delivery” è scattato l’obbligo di trasmettere all’Istituto le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio, in particolare sarà fondamentale indicare il mezzo che viene impiegato nel lavoro di consegna e la rispettiva percentuale di attività eseguita con quel mezzo.

Questa decisione giunge in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso Foodora, con cui si è stabilito che i riders debbano essere trattati come lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, benché siano collaboratori.

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Chi deve mettersi in regola?

Nel caso l’impresa non abbia ancora un codice ditta o una posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inail in via telematica, entro il primo febbraio, la denuncia d’iscrizione al registro e le informazioni necessarie alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo per tutte le attività che svolge, compresa quella relativa al lavoro dei riders.

Se invece l’impresa è già registrata dovrà comunicare soltanto la denuncia di variazione delle attività, indicando le modifiche di estensione e di natura del rischio per includere anche la casistica dei lavoratori impiegati per le consegne, anche se risultano lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

Riders: premio assicurativo

L’azienda dovrà anche versare in anticipo il premio previsto, calcolato moltiplicando la stima del numero delle giornate di attività del riders per la cifra di 48,74 €, che corrisponde al valore della retribuzione giornaliera convenzionale per quella tipologia di lavoratore.

Prestazioni dei lavoratori

Con il nuovo regime assicurativo, in caso di infortunio o di malattia professionale, ai riders spettano quindi le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti, come l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la rendita in caso di danno permanente o la garanzia di cure riabilitative.

Infine, l’azienda ha anche l’obbligo di segnalare entro 24 ore l’infortunio mortale e nel caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni deve inviare all’Inail entro due giorni il certificato di infortunio. Tali giorni sono calcolati a partire dalla data in cui il lavoratore presenta il certificato medico di infortunio con la relativa indicazione dei giorni di prognosi.

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